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Esenzioni dal pagamento del ticket

Le esenzioni sono motivate da varie condizioni cliniche o sociali e sono raggruppabili in: esenzioni per motivi di età e reddito, esenzioni per patologia, per malattie rareinvalidità o in gravidanza

Sono esenti per età e reddito

Bambini di età inferiore a 6 anni ed anziani di età superiore a 65 anni con reddito lordo del nucleo familiare fino a euro 36.151,98.Titolari di pensione sociale o assegni sociali e i loro familiari a carico. Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per le esenzione per reddito bisogna considerare il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno precedente. Per familiari a carico si intendono tutti i familiari non indipendenti ossia titolari di un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro. Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato (per qualunque motivo) l'attività lavorativa e che sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova assunzione. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza, ed ha una validità di un anno.

Esenzioni per patologia

Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa. Le patologie croniche che determinano un'esenzione dal pagamento del ticket sono state individuate nel Decreto Ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001).Bisogna ricordare che nella Regione Lazio  non tutte le diagnostiche di laboratorio sono erogabili in convenzione presso le strutture private accreditate. Nelle tabelle sottostanti riportiamo le patologie croniche in esenzione con le relative analisi correlate. Per ulteriori informazioni è utile consultare il sito del Ministero della Salute alla pagina delle esenzioni per patologia

Malattie Rare

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata per quella malattia da una delle strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento; l'esenzione può essere estesa anche a più malattie e la durata dell'esenzione viene stabilita dalla ASL che rilascia il documento.

Pagina del Ministero della Salute dedicata alle malattie rare.

Esenzioni per invalidità

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa per la generalità di prestazioni:

Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ - Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ - Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 - Invalidi civili con assegno di accompagnamento - Ciechi e sordomuti (ex Legge 02.04.1968, n. 482) - Ex deportati nei campi di sterminio nazista - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (Legge 289/90, D.Lgs. n. 124/98, art. 5 comma 6). Sono esentati dalla partecipazione alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia: Invalidi di guerra appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^ - Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 Infortuni sul lavoro o affetti da malattie professionali - Invalidi per servizio appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^ - Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

Esenzione in gravidanza

Le donne in gravidanza possono effettuare alcune prestazioni di laboratorio in esenzione dal pagamento del ticket. Ciò è stato disposto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998 e successive modifiche.

Collegandosi al sito del Ministero della Salute è possibile individuare le prestazoni in esenzione.

Anche in questo caso bisogna ricordare che nella Regione Lazio  non tutte le diagnostiche di laboratorio sono erogabili in convenzione presso le strutture private accreditate